In presenza di documenti informatici si è posto il problema di attribuire una determinata validità temporale, vale a dire certificare, in qualche maniera, l’esistenza di quel determinato documento in un determinato tempo.
Per ovviare a questo problema che, nel corso degli ultimi anni, attesa la grande rivoluzione digitale di cui siamo testimoni, è diventato sempre più pressante, è stato studiato un sistema di marcatura temporale.
La marca temporale (digital timestamp) attesta l’esistenza di un documento informatico o meglio di un file informatico ad una determinata data ed ora (“validazione temporale”).
L’apposizione di una marca temporale produce l’effetto giuridico di attribuire “ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili ai terzi” (art. 22, comma 1, lettera g, d.p.r. n. 445/2000) e, dunque, non solo efficaci tra le parti.
Oggetto di validazione temporale può essere qualunque file informatico e, pertanto, non solo testi, ma anche immagini, suoni, filmati, software, ecc.
Il servizio di Marcatura Temporale può essere utilizzato anche su file non firmati digitalmente, garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida.
Sotto il profilo tecnico, una marca temporale (similmente ad una firma digitale) a sua volta consiste in un piccolo file informatico, contraddistinto da un titolo identificativo, che può essere conservato unitamente al documento cui si riferisce (ad es. nella stessa cartella informatica) o anche in modo separato, dato che comunque è ad esso collegato in maniera univoca.
Una marca temporale deve contenere l’impronta identificativa del file cui si riferisce, la data e l’ora, il tutto sottoscritto con la firma digitale del certificatore.
La marca temporale provvede a “congelare” una firma digitale apposta su un documento informatico.
Una firma digitale, infatti, è fin dall’inizio destinata a perdere sicurezza ed efficacia probatoria in breve tempo a seguito della sua necessaria scadenza (predeterminata) o per eventuale revoca o sospensione (anteriori alla scadenza); e questo, perché il termine di scadenza di una chiave di firma, infatti, non può essere superiore a tre anni (art. 22, comma 1, lettera f, d.p.r. n. 445/2000).
Pertanto, per certificare l’efficacia giuridica delle firme digitali apposte anteriormente alla cessazione di validità del relativo certificato, e di conseguenza mantenere l’efficacia probatoria del relativo documento, occorre che la firma in questione sia stata oggetto di validazione temporale, in un momento anteriore rispetto alla scadenza o revoca del relativo certificato.
In altri termini, occorre che la firma sia stata oggetto di una marcatura temporale apposta durante il periodo di validità del relativo certificato.
La marca temporale permettebbe, infatti, di attestare che il momento di apposizione della firma digitale sia antecedente alla scadenza o alla revoca del certificato stesso.
Quindi un documento provvisto di firma digitale con marca temporale contestuale ha anche valore probatorio (può cioè fungere da prova verso terzi).
“La presenza di una marca temporale valida associata ad un documento informatico (...) garantisce la validità del documento anche in caso di compromissione della chiave di sottoscrizione, purché la marca temporale sia stata generata antecedentemente a tale evento” (art. 60, comma 3, d.p.c.m. 8 febbraio 1999).