19 aprile 2021
Disdetta
Dal punto di vista strettamente etimologico, con il termine “disdetta” si intende la dichiarazione di risoluzione di un contratto, soprattutto di contratti assicurativi, agrari o di affitto di locali o terreni, e la relativa comunicazione scritta (cit. Vocabolario Treccani).
Ed in effetti, di questo si tratta, e cioè, la disdetta è il termine con cui si indica la risoluzione di un contratto di durata con rinnovo tacito a far data da una delle scadenze fissate.
Con una comunicazione di disdetta, quindi, si impedisce che il contratto si rinnovi tacitamente.
Per comprendere appieno il significato del termine “disdetta” occorre confrontarlo con il “recesso”: entrambi implicano la risoluzione di un contratto, ma differiscono tra di loro per la tempistica degli effetti.
Ma andiamo ad analizzare più da vicino i due istituti.
La disdetta è un atto unilaterale con cui una parte comunica all’altra la propria volontà di non dare prosecuzione al contratto in essere a far data dalla successiva scadenza, a partire dalla quale lo stesso, altrimenti, si rinnoverebbe automaticamente senza necessità di un'espressa volontà dei contraenti.
Pertanto, disdire un contratto, un abbonamento o altro, vuol dire impedirne il rinnovo automatico alla scadenza naturale del contratto.
La disdetta, quindi, non interrompe bruscamente il contratto, anzi lo porta a proseguimento fino al momento delle sua naturale estinzione, salvo poi impedirne il rinnovo automatico.
La disdetta è sempre gratuita dato che non vìola alcuna disposizione contrattuale, ma va esercitata nei termini e nei modi previsti dalla legge o dal singolo contratto
Anche la comunicazione di recesso comporta la risoluzione di un contratto, ed anche questo istituto è un atto unilaterale, pur tuttavia, a differenza della disdetta, la risoluzione del contratto, in questo caso, è immediata.
Il recesso, pertanto, si definisce come l'atto con il quale uno dei contraenti interrompe gli effetti di un contratto anticipatamente e, quindi, quando lo stesso è ancora in essere, quindi prima della scadenza naturale sottoscritta.
Nella quasi totalità dei casi, i contratti prevedono diverse clausole di recesso; ciò sta a significare che è sempre prevista la possibilità di tirarsi indietro dal vincolo contrattuale ma solo alle condizioni stabilite nel contratto sottoscritto.
D’altra parte, raramente il recesso è gratuito dato chi su chi recede vengono imposte delle penali che servono a compensare la perdita economica subita dall’altra parte contrattuale.
Come abbiamo visto, affinché possa produrre l’effetto voluto, la disdetta va comunicata alla controparte con un congruo anticipo.
In genere, il termine entro cui effettuare la disdetta è previsto nelle stesse condizioni contrattuali, nelle quali è contemplata, molto spesso, anche la modalità con cui la disdetta va comunicata.
La forma più utilizzata per provvedere alla disdetta è per iscritto, tramite lettera da inviare via raccomandata a/r alla controparte del contratto oppure via PEC, per chi possiede un indirizzo di posta elettronica certificata.
Entrambe le modalità prevedono, infatti, la consegna della comunicazione di disdetta al destinatario della stessa, pena la sua inefficacia.
Nella comunicazione di disdetta - che spesso deve essere effettuata tramite un modulo apposito - devono essere inserite le seguenti informazioni:
È sempre consigliabile allegare la fotocopia della carta d’identità.