11 maggio 2021
Data certa
Il trattamento di fine mandato per gli Amministratori è una indennità che l’impresa si impegna a corrispondere agli stessi alla scadenza del mandato.
Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall’atto costitutivo della società o dall’assemblea dei soci.
L’indennità può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio.
Non essendoci, quindi, un parametro predeterminato, si può affermare che la misura del Tfm viene rimessa alle parti, sempre adottando un criterio congruo e ragionevole.
Laddove il diritto all’indennità derivi da data certa anteriore all’inizio del rapporto (nomina o rinnovo), sarà possibile per la società dedurre in ogni esercizio la quota Tfm di competenza; inoltre, l’indennità incassata dall’amministratore sarà soggetta ad Irpef con tassazione separata ex art. 17 del TUIR. In mancanza della data certa, l’intera indennità percepita deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Possiamo, pertanto, affermare che condizione essenziale per poter assoggettare a tassazione separata il Tfm è che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Al fine di evitare inutili contenziosi, nella pratica si ricorre spesso alle dimissioni degli amministratori e alla loro nomina ex novo, con contestuale delibera di compensi e indennità di fine mandato aventi data certa.
Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, nelle società di capitali, si potrebbe alternativamente ottenere con:
L’accettazione dell’amministratore deve avvenire in data successiva a quella in cui l’atto di nomina ha ricevuto data certa.
Nelle società di persone la procedura che porta alle dimissioni degli amministratori e alla loro successiva nomina utile a produrre un documento che reca data certa del trattamento di fine mandato, non è sostenibile come nelle società di capitali, in quanto le dimissioni dell’amministratore porterebbero allo scioglimento del vincolo societario.
Per cui, è consigliabile già nell’atto costitutivo, contestualmente alla nomina dell’organo amministrativo, indicare che all’amministratore verrà corrisposto un trattamento di fine mandato e limitarsi a rinviare la definizione del quantum e le modalità di erogazione ad un successivo accordo unanime dei soci o successiva delibera.
Ovviamente, in questo caso, è l’atto costitutivo il documento a cui dover attribuire data certa.