09 giugno 2021
Data certa
Il DVR chiamato anche Documento di Valutazione dei Rischi, è uno strumento introdotto dal legislatore al fine di garantire la sicurezza sul lavoro in tutte le tipologie di azienda.
Il DVR è una relazione documentale che l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta Valutazione dei Rischi.
Il Documento di Valutazione dei Rischi ha assunto, pertanto, carattere di obbligatorietà in quanto dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi legati all’attività nell’azienda; dev’essere quindi conservato nella sede e consegnato agli organi di controllo in caso di richiesta o ispezione.
La principale funzione del DVR aziendale è quella di identificare i rischi per la salute e per la sicurezza connessi al lavoro nell’azienda e a definire gli interventi da attuare per eliminare o ridurre tali rischi.
Essendo legato ad una valutazione che cristallizza la situazione della sicurezza aziendale al momento della sua redazione, l’iter di redazione del DVR dovrà essere ripetuto quando l’azienda modifica la propria attività o ne aggiunga di nuove oppure in caso di assunzione di nuovi dipendenti che si vadano ad aggiungere a quelli già presenti anche solo in sostituzione di uno di essi.
Il DVR, redatto in esito alla valutazione dei rischi, può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito di data certa.
La data certa, infatti, assume un'importanza fondamentale tra i profili probatori del documento informatico, in quanto certifica la validità erga omnes della formazione dello stesso in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente ad un dato evento (art. 2704 codice civile).
Tale assunto è stato anche ribadito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 25 Novembre 2008, secondo cui un documento privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell'organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell'accertamento medesimo.
L'esecuzione dell'adempimento può essere, infatti, validamente dimostrata, soltanto con la produzione di un documento avente data certa anteriore a quella dell'accertamento.
Nel caso si opti per la predisposizione di un documento cartaceo, la data certa può oggi essere attestata dalla firma congiunta del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato (si ritiene che la sottoscrizione debba essere autografa e contestuale).
Ma per sicurezza bisogna ricorrere ad uno dei seguenti metodi alternativi: