07 luglio 2021
Data certa
Un contratto o qualsiasi altra scrittura privata è generalmente valido anche se le parti non hanno indicato alcuna data relativamente alla redazione dello stesso.
Questa mancanza, però, espone l’atto alla possibilità di facili contestazioni.
Ecco perché l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di sottoscrizione del documento è assolutamente consigliabile.
Tuttavia, in alcuni casi, anche in assenza della data, l’elemento temporale di formazione e firma è comunque ricavabile da altri elementi esterni (prendiamo, ad esempio, il caso della raccomandata ove fa fede il timbro postale che certamente supera l’indicazione delle parti; si pensi anche al telegramma o al fax o alla posta elettronica certificata dove l’attestazione inviata del gestore della PEC garantisce la certezza della data di spedizione e di consegna).
Può, tuttavia, verificarsi il caso in cui sia assolutamente necessario dimostrare la data certa del documento non altrimenti ricavabile.
Potremmo trovarci, ad esempio, nella necessità di dover dimostrare a terzi (creditori, fisco, eredi, ecc.) che un certo documento (scrittura privata, contratto, testamento olografo, ecc.) sia stato sottoscritto proprio in una certa data.
I soggetti terzi cointeressati potrebbero, infatti, contestare la validità di quel documento sostenendo ad esempio che la data apposta sul documento non sia quella effettiva e che sia stata volutamente retrodatata dalle parti o da una delle parti.
La data certa, pertanto, assolve proprio la funzione di fornire la prova che un documento è stato formato in un certo giorno e magari anche ad una certa ora o, comunque, che è stato prodotto o sottoscritto anteriormente ad uno specifico evento o una specifica data.
Ciò è fondamentale per rendere il documento opponibile a terzi in caso di contestazioni.
L’apposizione della data certa sui documenti cartacei non registrati è possibile mediante le seguenti modalità: