07 gennaio 2023
Firma digitale
La normativa italiana sulla firma digitale è un argomento di grande importanza, specialmente per chi ha a che fare spesso con le Pubbliche Amministrazioni e desidera semplificare la gestione dei propri documenti sfruttando un'alternativa alle firme autografe legalmente valida.
Il problema è che spesso non si conoscono a fondo le regole e le disposizioni in merito, e la confusione e l'incertezza possono spingere tanti cittadini a diffidare di un servizio come questo. D'altronde sarebbe lecito pensare che la mancanza di conoscenza in questo campo possa comportare problemi legali e di scarsa efficienza nella gestione dei documenti digitali.
In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla questione descrivendo brevemente le caratteristiche principali sulle norme italiane in materia di firma digitale.
L'Italia ha un quadro normativo molto avanzato per quanto riguarda la validità legale della firma digitale, che permette ai documenti elettronici di avere lo stesso valore legale dei documenti cartacei e consente alle aziende e alla Pubblica amministrazione di sfruttare appieno le opportunità della tecnologia digitale.
In particolare, il nostro Paese è stato il primo al mondo a riconoscere il concetto di firma digitale e a disciplinarlo con precisione a livello normativo.
Dal 1997, la legge stabilisce che i documenti elettronici creati dalla Pubblica amministrazione e dai privati e siglati con questo servizio sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Ciò significa che un documento firmato digitalmente ha lo stesso valore di un documento cartaceo. Questo ha importanti implicazioni per il settore privato, come la validità dei contratti online e la possibilità di emettere fatture e ordini di acquisto.
Con il recepimento della Direttiva 1999/93/CE, il quadro normativo sulla firma digitale è stato modificato, stabilendo che il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 codice civile.
Inoltre, con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale, il valore probatorio del documento informatico è stato ulteriormente ritoccato: in seguito alla sua emanazione, è stato deciso che il documento informatico firmato con una firma digitale o un'altra tipologia di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. In altre parole, a partire da questa norma la firma digitale è sempre considerata la manifestazione inequivocabile della volontà del titolare, a meno che quest'ultimo non fornisca una prova contraria.
Per capire precisamente cosa si intende con 'firma digitale' è necessario esaminare le varie tipologie di firma elettronica e come vengono definite in base alla normativa italiana:
Appurate le caratteristiche principali della normativa sulla firma digitale, non resta che rispondere a una domanda: come si fa a ottenere questo servizio?
La risposta è semplice. È possibile richiederlo presso uno qualsiasi dei provider autorizzati, aziende che forniscono anche tanti altri servizi digitali per i cittadini. Di norma l'attivazione della firma digitale richiede un pagamento iniziale per l'acquisto del rispettivo certificato ed eventualmente del cosiddetto kit di firma, formato dall'hardware necessario per sottoscrivere informaticamente i documenti elettronici.
Inoltre c'è un costo aggiuntivo da pagare dopo i primi tre anni: quello del rinnovo del certificato di firma. Quest'ultimo, infatti, non dura per sempre, ma ha una validità di un triennio. Rinnovandolo è possibile estenderne la durata di altri tre anni, al termine dei quali scade definitivamente.
In questo articolo abbiamo illustrato le caratteristiche generali della normativa italiana sulla firma digitale, un servizio oramai indispensabile per garantire la validità dei propri documenti elettronici al pari di quelli cartacei sottoscritti a mano.
Come abbiamo spiegato, per ottenerla è necessario effettuare un pagamento immediato e sostenere un'ulteriore spesa dopo i primi tre anni per il rinnovo del certificato. Tuttavia esiste un'alternativa a questo: è cheFirma!
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