Raccomandata Senza Busta® ancora più sicura e veloce con l'Anticipata via PEC

12 giugno 2019

Raccomandata

LetteraSenzaBusta, l'Ufficio Postale Online N°1 in Italia, lancia il nuovo servizio Anticipata via PEC, che consente di inviare la copia digitale della raccomandata cartacea spedita, alla casella di Posta Elettronica Certificata del destinatario.

Si tratta del primo servizio online di invio PEC per conto terzi, con pieno valore legale e probatorio valido anche in giudizio, disponibile nel mercato, che permette di inviare Posta Elettronica Certifica anche se non si possiede alcuna PEC.

Nello stesso momento in cui sarà effettuata la spedizione della raccomandata cartacea, il software di LetteraSenzaBusta invierà infatti il file informatico in formato .pdf creato online dal mittente tramite PEC al destinatario e le ricevute di accettazione e consegna (chiamate anche buste) saranno archiviate in modalità sostitutiva e saranno subito disponibili nell'area riservata di ogni utente, pronte per essere scaricate in caso di necessità.

Il file informatico sarà inviato in allegato alla PEC con apposto il Timbro Digitale SecurePaper™, detto anche Glifo o Sigillo Elettronico, ai sensi dell'art 23, comma 2 bis del CAD - Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e della Circolare AgID n. 62/2013 GU 138 del 14/6/2013 e dopo che il mittente ha sottoscritto il file stesso con Firma Elettronica o con Firma Elettronica Avanzata grazie all'applicazione mobysign, disponibile per dispositivi Android e iOS, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. Q-bis, art. 20 del CAD - Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e dell'art. 25 di eIDAS.

Il costo del servizio Anticipata via PEC è pari a € 2,00 iva inclusa ed è da considerarsi aggiuntivo al costo della Raccomandata Senza Busta® cartacea consegnata dal vettore postale.

L'Anticipata via PEC è già disponibile per il servizi Raccomandata Senza Busta® e Disdetta Certa® e sono disponibili da Pc o dall'APP LetteraSenzaBusta.

 

 

ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI IL SERVIZIO

Per comprendere gli aspetti di validità normativa del procedimento è indispensabile fare riferimento al DPR 11 novembre 2005, n. 68 recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata.

In particolare, è noto che la PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; quindi consente l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna.

Nel nostro scenario è importante l’articolo 4, comma 4 del sopra citato DPR 68/2005.

Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.”

Ne consegue che il destinatario è tenuto all’accettazione della PEC solo sulla casella dichiarata al registro delle imprese. Possono essere dichiarate altre caselle per scopi specifici, ma tra imprese è indispensabile un chiaro accordo.

La normativa non specifica dettagli sulla natura del mittente quindi questo può essere l’impresa LetteraSenzaBusta che è il titolare della casella (anche più di una) di PEC messa a disposizione da un Gestore accreditato da AgID (Es. ArubaPEC, Infocert, Namirial, ecc.).

L'utente aderisce al servizio offerto di Anticipata via PEC e dopo aver utilizzato l’applicativo per generare lo specifico documento informatico (e avendo fornito i consensi di Legge in materia di protezione dei dati personali) richiede l’invio del documento informatico sottoscritto almeno con firma elettronica avanzata (al fine di garantire la forma scritta ad probationem ex art. 2702 del Codice Civile) tramite PEC.

Si ricorda che la PEC è uno strumento affidabile di trasporto postale opponibile ai terzi ma non influenza in nessun modo i documenti trasportati che devono avere adeguato e specifico valore legale.

Il destinatario, essendo impresa, ha dichiarato solo il domicilio digitale al registro delle imprese che è l’unico che comporta gli obblighi di legge sulle notifiche a mezzo posta (regole a parte per i processi telematici che, comunque, in questo contesto non si applicano).